Il crescente invecchiamento della popolazione pone il problema della protezione e assistenza dei soggetti più deboli, talvolta definiti dalla legge “incapaci”.
	Con la riforma del 2004, il sistema interviene oggi con gradualità preferendo strumenti più “soft” ad altri quali l’interdizione.
	Il Giudice Tutelare, su richiesta del diretto interessato, dei suoi parenti o dei servizi sanitari o sociali che lo hanno in cura, può affiancare a chi sia affetto da qualunque menomazione fisica o psichica un amministratore di sostegno con i compiti di rappresentarlo in alcuni atti ed “accompagnarlo” a compiere quelli più delicati.
	Prima di provvedere, devono essere ascoltati sia l’interessato che i parenti più stretti e l’amministratore viene scelto preferibilmente tra questi (con priorità per il coniuge), a meno che l’interessato non abbia già previsto un nominativo per l’ipotesi di averne bisogno, in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata.
	La particolarità di questo istituto è proprio quella di mantenere, sebbene ridotta, la capacità di agire del soggetto beneficiato, proteggendolo comunque da abusi. Egli deve sempre essere informato di ciò che l’Amministratore decide per lui e, se dissente, può ricorrere al Giudice perché pronunci una parola definitiva.
	A questo proposito, per i casi più gravi e quando l’amministrazione di sostegno si presenta inadeguata, soccorrono gli istituti della tutela degli interdetti e della curatela degli emancipati.
	La prima riguarda i soggetti in situazione di stabile incapacità di intendere e volere; comporta la cessazione totale della capacità di agire e di compiere qualsiasi atto con effetti giuridici, ivi compresi, per esempio, il testamento o il matrimonio.
	Nell’inabilitazione, invece, l’infermità di mente non è così grande da richiedere l’interdizione ma minaccia comunque la sicurezza del soggetto. In questo caso, egli mantiene la capacità di compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione.
LE DOMANDE DEI NOSTRI LETTORI
	Quando e perché può essere revocato o cambiato l’amministratore di sostegno?
	L’amministratore è revocato se cessano o si modificano i presupposti, sia perché il soggetto non ha più necessità di protezioni particolari, sia perché peggiora la sua situazione e deve essere conseguentemente adattata la tipologia di tutela. L’amministratore può anche essere sostituito se trascura l’interesse della persona amministrata.
	Che succede se l’amministratore di sostegno compie un atto diverso dalle disposizioni date dal giudice?
	Gli atti compiti in violazione di quanto il Giudice abbia stabilito possono essere annullati entro tre anni.
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