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Vicini di casa e distanze legali

Oltre alla legge nella convivenza è necessario il buon senso

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Il nostro Codice Civile si preoccupa di mantenere un saggio equilibrio tra singoli proprietari con norme che richiedono anche buon senso.
Ne è un esempio l’articolo 844, che vieta ad un soggetto di impedire immissioni di fumi, rumori od altro da parte di un fondo vicino purché non superino la normale tollerabilità, criterio che, inevitabilmente, deve essere valutato caso per caso, anche sulla base della situazione locale, degli usi e delle esigenze della produzione economica.
Dove, invece, la legge è molto più precisa e non ammette “clausole ampie” è in tema di distanze.
Quelle fra le costruzioni non possono essere inferiori a tre metri (a meno che non si tratti di muri aderenti o confinanti), ma i regolamenti comunali stabiliscono sovente distanze maggiori.
Peraltro, quando esiste un muro di confine (che si presume comune, come per i fossi), ciascuno dei due proprietari ha diritto di diventarne comproprietario pagandone la metà, oppure di costruire “in aderenza” ad esso (senza appoggiarsi direttamente) anche senza diventare comproprietario.
In proposito, va tenuto presente che non è considerato muro di confine quello che non supera i tre metri di altezza e che queste regole non si applicano, fra gli altri, agli edifici di interesse storico-artistico.
Altre regole riguardano le distanze per gli alberi dal confine con la proprietà altrui: tre metri per quelli di alto fusto, un metro mezzo per quelli di altezza non superiore a due metri e mezzo, mezzo metro per le siepi ed arbusti simili. E’ importante sapere che tali distanze possono anche essere violate e ridotte a zero se sul confine esiste un muro e le piante vengono costantemente tenute più basse di questo.
Infine, il Codice detta alcuni riferimenti per le finestre sul fondo del vicino, che si distinguono in luci o vedute (queste ultime consentono l’affaccio).
Non si possono aprire nuove vedute sul fondo del vicino o sul suo tetto a distanza inferiore a un metro e mezzo se si tratta di vedute dirette, o di settantacinque centimetri se si tratta di vedute laterali o oblique.

LE DOMANDE DEI NOSTRI LETTORI

A chi spetta la manutenzione del muro di confine?
Manutenzione e ricostruzione del muro comune sono a carico, in proporzione, dei comproprietari (a meno che non sia stato qualcuno in particolare a rendere necessario l’intervento, oppure esso sia solo richiesto o utile ad uno solo) e ognuno di loro ha diritto a rinunciare alla comunione e, quindi, a partecipare alle spese.

Scrivete all'avvocato Gori all'indirizzo redazione@arezzooggi.net

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