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Comportamenti ossessivi, psicotici e morbosi. Parliamo di stalking ...

Un reato sempre più diffuso che può arrivare ad atteggiamenti estremi. La parola al legale

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Ai casi di violenza sessuale o consumata dentro le mura domestiche si affiancano sempre più frequentemente comportamenti ossessivi, morbosi e psicotici, soprattutto all’esito della rottura di una relazione.
I fenomeni nascono dalla cronica difficoltà del sistema italiano di eseguire le sanzioni dei reati e di sostenere il reinserimento dei condannati.
Ma è sempre più frequente che le conflittualità nei normali e quotidiani rapporti affettivi sconvolga la vita delle persone e si traduca in atteggiamenti di reciproco antagonismo.
Il decreto legge n. 11 del 2009 ha preso atto dei diffusi fenomeni che con parola anglosassone si definiscono “stalking” e che consistono non in aggressioni o violenze fisiche, bensì in un insieme di comportamenti di disturbo e minaccia così ripetuti da determinare una sensibile alterazione della vita del malcapitato destinatario. Tipico è il caso dell’uomo che, nonostante la fine del rapporto, tempesta di messaggi e telefonate la ex compagna o l’aspetta ogni giorno sotto casa con la scusa di “parlarle”.
Il legislatore ha introdotto nel codice penale l’art. 612 bis, intitolato “atti persecutori”, che punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni i colpevoli di tali comportamenti, purché siano causa di un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero di timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto.
La pena aumenta se il destinatario dello “stalking” è l’ex coniuge o l’ex convivente, ovvero un minore o una donna incinta.
Una volta presentata la querela, il Giudice, se ricorrono i presupposti, può anche emanare una misura cautelare, vietando al responsabile di avvicinarsi alla “vittima” o di frequentare gli stessi luoghi.
Oltre a questo, si è forse persa una buona occasione per inserire una corsia preferenziale per fare arrivare in tempi più rapidi la notizia di reato sul tavolo del Pubblico Ministero e del Giudice, rischiando di attendere anche diversi giorni prima di vedere protetta la vittima in casi nei quali è assolutamente urgente attivarsi.

 

LE DOMANDE DEI NOSTRI LETTORI
 

Il reato di stalking è perseguibile a querela o d’ufficio?
Il legislatore ha scelto la perseguibilità a querela. Indubbiamente, ciò lascia un po’ perplessi, essendo evidente che la persona offesa possa soccombere al ricatto e temere anche solo di fare denuncia.

Come può tutelarsi una donna vittima di stalking se non ha sufficiente denaro per rivolgersi ad un avvocato?
Le vittime di “stalking”, così come di violenze sessuali, possono ora beneficiare del patrocinio legale a spese dello Stato anche se superano i ristretti limiti di reddito previsti dalla legge.

MANDATE LE VOSTRE DOMANDE ALL'INDIRIZZO redazione@arezzooggi.net, L'AVVOCATO GORI E' A VOSTRA DISPOSIZIONE

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