Partecipa a Arezzo Oggi

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

La potestà dei genitori

Gli obblighi e la competenza quando c'è disaccordo

Condividi su:

La legge considera sempre i minorenni con particolare attenzione, in quanto soggetti incapaci di tutelarsi da soli in maniera adeguata.
Nell’ipotesi più normale, il minorenne è soggetto alla potestà dei genitori, siano essi legittimi o naturali che lo hanno riconosciuto, e ciò attribuisce all’adulto il compito di adottare delle decisioni nell’interesse del minore.
Il minore ha il dovere, oltre che di rispettare i genitori e contribuire al mantenimento della famiglia, anche quello di coabitare con gli stessi, potendo essere riportato nella casa qualora se ne allontani.
Oggi la potestà non è più solo quella del padre, come era prima della riforma del diritto di famiglia, bensì dei genitori in senso generale. In effetti, essi esercitano disgiuntamente la potestà sulle questioni di ordinaria amministrazione, mentre lo fanno congiuntamente per tutti gli altri atti.
Se sorgono contrasti fra loro, possono rivolgersi al giudice, il quale cerca un accordo e, in mancanza non si sostituisce ai genitori, bensì indica colui o colei che appare più idoneo a prendere la decisione del caso.
Vi sono degli atti che i genitori non possono compiere da soli, perché si devono premunire dell’autorizzazione del giudice tutelare (è il caso di vendite, ipoteche, accettazioni e rinunce di eredità, riscossioni di capitali, etc...), o, addirittura, del Tribunale (è il caso della continuazione di un’impresa commerciale).
In caso di conflitto di interessi tra i genitori ed il figlio, il Giudice nomina un curatore speciale che lo possa tutelare. Analogamente si deve provvedere quando i genitori omettono il compimento di un atto che, al contrario, risulti indispensabile per la vita del figlio.
Ricordiamo che è preciso obbligo dei genitori mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni ed attitudini e delle condizioni complessive.
A seconda della gravità del comportamento di uno o di entrambi i genitori, il Giudice può ordinare la decadenza o la sospensione dalla potestà, l’allontanamento del minore o del genitore dalla famiglia o la rimozione dall’amministrazione dei beni dei figli.

LE DOMANDE DEI NOSTRI LETTORI

Che succede se un minorenne ha perso entrambi i genitori?
Se entrambi i genitori mancano (o perché deceduti o perché dichiarati decaduti per i loro comportamenti), al minore deve essere nominato un tutore, il quale viene scelto, se esistenti, tra le persone indicate da chi è stato genitore, ovvero tra i parenti più vicini.

Scrivete all'avvocato Gori all'indirizzo mail redazione@arezzooggi.net

Condividi su:

Seguici su Facebook