Sebbene si parli sempre delle “ultime volontà” sulla sorte del nostro corpo (il cd. testamento biologico), sembra essere poco conosciuto ed utilizzato lo strumento per disporre del patrimonio per il tempo successivo alla morte, il testamento appunto.
In mancanza di testamento, l’individuazione degli eredi e delle loro quote è fatta dalla legge.
Non c’è dubbio, però, che il testamento consente di “personalizzare” il tutto.
Fare testamento non è poi così difficile. Ne esistono in sostanza due specie: il testamento olografo e quello ricevuto da Notaio.
Il testamento è sempre revocabile o integrabile in qualsiasi tempo.
Può succedere che un testamento sia lesivo dei diritti di alcuni degli eredi, oppure contenga disposizioni inattuabili o contrarie alla legge. In tal caso l’atto rimane valido e soltanto la clausola viziata sarà sostituita o adeguata dai correttivi imposti dalla legge. Tipico è il caso di lasciti testamentari ai figli in parti diverse tra loro: se a ciascuno viene assegnata almeno la quota legittima che gli spetta non sorgerà nessun problema; se, al contrario, la quota legittima non viene raggiunta per uno di loro, il testamento rimarrà sempre efficace ma l’interessato potrà fare ridurre le quote degli altri per recuperare quanto gli manca.
Il testamento olografo è quello interamente scritto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore.
Questi requisiti sono essenziali, dal momento che se manca la firma o la scrittura di pugno il testamento è nullo.
Chiunque sia in possesso di un testamento olografo e venga a conoscenza della morta di chi lo ha redatto, è tenuto a curarne la pubblicazione, consegnandolo a un qualsiasi Notaio che, successivamente, avviserà gli eredi e gli eventuali legatari.
Il testamento ricevuto da Notaio vede la scrittura da parte del Notaio di ciò che esprime il testatore. Può essere pubblico o segreto, a seconda che il suo contenuto sia o meno conoscibile prima della morte del testatore. Viene consegnato in plico sigillato ad un Notaio, in presenza di due testimoni, che lo pubblicherà dopo la morte.
LE DOMANDE DEI NOSTRI LETTORI
Se ho fatto due anni un testamento notarile, posso revocarlo con un testamento olografo, scritto di mio pugno?
Il testamento è sempre revocabile o modificabile adottando una qualsiasi delle forme previste dal Codice Civile, sebbene per quello precedente ne sia stata scelta una diversa.
Se manca o è incerta la data in un testamento olografo, questo è nullo?
La data del testamento è un elemento previsto dalla legge a pena di nullità solo se si deve decidere della capacità di intendere e volere del testatore, ovvero, in presenza di più testamenti contrastanti, di quale sia il precedente e quale il successivo.
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