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I reati contro la persona

All'interno le domande dei nostri lettori. Scrivete all'avvocato Iacopo Gori per avere chiarimenti su questioni di vostro interesse

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Torniamo a parlare di reati ed analizziamo il primo gruppo di quelli contro la persona.
Il più noto ed importante di questi delitti è naturalmente l’omicidio, per il quale la legge prevede una penda base non inferiore a ventuno anni di reclusione. Nella maggior parte dei casi, però, è facile riscontrare aggravanti, con la conseguenza che la pena da comminare diventa il carcere a vita (ricordiamo, fra le aggravanti possibili, la premeditazione ed il fatto che la vittima sia anche la persona offesa del reato di stalking).
Sebbene in maniera attenuata, la legge considera forme di omicidio anche quello del consenziente e l’istigazione al suicidio, sulla scorta del valore anche sociale ed indisponibile del bene supremo della vita umana.
Il Codice ha poi previsto i reati di percosse e di lesioni. I due si differenziano in quanto nel secondo l’azione provoca una malattia del corpo o della mente. Entrambi sono punibili a querela dell’offeso (non nel caso di lesioni superiori a venti giorni di prognosi).
Legato alle fattispecie di percosse e di lesioni è quella dell’omicidio preterintenzionale. In questo caso, si vuole percuotere o provocare lesioni alla vittima ma, sebbene ciò non sia la primaria intenzione del reo, viene cagionata la morte della stessa.
Qualora la morte derivi da un altro delitto doloso, anziché dalle percosse o dalle lesioni, il codice prevede una norma di chiusura intitolata “morte o lesioni come conseguenza di altro delitto”.
L’art. 588 prevede il reato di rissa. Sebbene la punizione derivi dal semplice fatto della partecipazione alla stessa, oggi questa figura è praticamente depenalizzata (essendo prevista una sola pena pecuniaria), a meno che dalla rissa non derivino lesioni o uccisioni di qualcuno.
Sia l’omicidio che le lesioni personali possono essere colpose, ovvero attuate attraverso generiche imprudenza, imperizia o negligenza, o violazione di particolari norme e regolamenti previsti per la cautela e la sicurezza (tipico è il caso dei luoghi di lavoro).
L’omicidio colposo, in particolare, è oggi punito con maggiore severità qualora si verifichi a causa della circolazione stradale


Una lettrice ci domanda:
“Sono sposata da dieci anni in separazione e senza figli. Quando ci siamo sposati mio marito aveva già una casa. Da quattro anni lavoro solo io. Vorrei sapere, se mancasse lui, a quale percentuale della sua proprietà avrei diritto e se potrei rimanere in casa senza problemi da parte dai suoi parenti. Grazie”.

In mancanza di figli e di testamento ed in presenza di altri parenti come fratelli e sorelle, al coniuge che eredità dall’altro e che non sia divorziato spettano i due terzi dell’intero patrimonio (immobili, denaro, altri beni mobili, etc…). Anche in presenza di testamento, peraltro, la sua quota “legittima” è di almeno la metà quando non vi sono figli o ascendenti. Inoltre, secondo l’art. 540, secondo comma, del Codice Civile, al coniuge superstite spettano anche i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, nonché di uso sugli arredi della stessa, cosicché gli altri eredi non potranno opporsi.

SCRIVETE ALL'AVVOCATO IACOPO GORI ALL'INDIRIZZO redazione@arezzooggi.net

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